LA RELAZIONE IN AULA DELLA CONSIGLIERA CARMELA FONTANA
In
questi ultimi anni, segnati pesantemente dalla crisi economica, le
famiglie valdostane vivono un momento di particolare difficoltà. Nel
2014 infatti l'incidenza della povertà riferita alle famiglie della
nostra Regione è aumentata in modo preoccupante ed anche il dato
della disoccupazione, soprattutto di quella giovanile, è allarmante.
La
presente proposta di legge si propone di introdurre, nella nostra
Regione, misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito, così
come richiesto in più occasioni dall'Unione europea attraverso
numerose raccomandazioni e risoluzioni, non ultima la risoluzione
2010/2038 nella quale si sottolineava "la
necessità di misure concrete che sradichino la povertà e
l'esclusione sociale, esplorando strategie di ritorno
all'occupazione, favorendo un'equa ridistribuzione del reddito e
della ricchezza, garantendo regimi di reddito minimo".
Tali misure costituiscono uno strumento volto a rafforzare le
politiche finalizzate al sostegno economico e a favorire
l'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di
marginalità nella società e nel mercato del lavoro, consentendo
loro di vivere in modo dignitoso.
È
importante sottolinerare che, tra i ventisette paesi dell'Unione
europea, soltanto in Italia, in Grecia e in Ungheria manca la
previsione di misure a sostegno del reddito.
La
Commissione europea inoltre ha lanciato delle iniziative per il 2020:
una di questa ha per oggetto la "Crescita inclusiva", il
cui obiettivo è la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale,
attraverso il sostegno economico alle persone nonché aiuti per
favorire l'integrazione nelle comunità in cui vivono e per trovare
lavoro.
È
importante sottolineare che, tra i paesi dell'Unione europea,
soltanto in Italia, in Grecia e in Ungheria manca la previsione di
misure a sostegno del reddito. In Parlamento sono infatti state
presentate diverse proposte che mirano ad istituire il "reddito
minimo garantito", o "sostegno per l'inclusione sociale",
che non hanno tuttavia ancora trovato la loro forma definitiva.
Possiamo
far finta di niente e continuare a parlare di numeri e bilanci
lasciando che la gente diventi sempre più povera ed arrabbiata;
possiamo far finta di fare qualcosa, inventando cavilli o "distinguo"
anche laddove non avrebbero senso, allo scopo di lasciare tutto così
com'è. Oppure possiamo provare a fare davvero qualcosa come quello
che viene proposto con questa legge che non sarà una misura
perfetta, ma potrà essere migliorata, non potrà accontentare tutti,
ma intanto mette un primo punto fermo e dimostra come, volendo, anche
la politica può dimostrare di vivere vicino alla gente, capirla e
cercare di aiutarla.
La
verità è che affrontare questi argomenti non è facile, ma alla
fine qualcosa bisogna fare perché, per riprendere le parole del
Presidente nazionale delle Associazioni cristiane dei lavoratori
italiani – ACLI, "la povertà assoluta è in aumento.
Dall'inizio della crisi è più che raddoppiata. In Italia, nel 2007,
i "poveri" rappresentavano il 3,1% della popolazione. Nel
2014 sono saliti al 6,8% cioè più di 4 milioni di persone. E il
paese non si può permettere di abbassare la guardia davanti ad un
fenomeno che assume dimensioni sempre più drammatiche. Dobbiamo
agire per evitare che continuino a crescere le sperequazioni tra le
aree forti e quelle deboli del Paese."
Chi
è povero è spesso escluso dalla società, da una vita piena,
produttiva e serena. Non ha cibo sufficiente a nutrire e vestire una
famiglia, si trova nella difficoltà di mandare i figli a scuola od
anche soltanto di comprarsi delle medicine, non ha accesso al
credito. Tutto ciò si traduce in insicurezza, impotenza ed
esclusione. Situazioni di fragilità che favoriscono poi la violenza
e l'illegalità. Ecco perché, oggi, la lotta alla povertà è un
obiettivo fondamentale anche per la convivenza pacifica.
Le
misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito che proponiamo
non rappresentano un intervento economico generalizzato, ma una
misura specifica che si cala nella nostra realtà regionale, un
piccolo intervento che tiene conto di chi e ha effettivamente
bisogno, basandosi su criteri ben precisi e chiari. È sbagliato
pensare che vada ad aiutare certe categorie di persone piuttosto che
altre: tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti
dalla legge vi potranno accedere.
Tali
misure sostengono, nell'immediato, il reddito dei cittadini,
permettendo loro di superare la soglia di povertà. In particolare,
la presente proposta di legge persegue uno degli obiettivi previsti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che,
all'articolo 34, riconosce e rispetta il diritto di accesso alle
prestazioni di sicurezza sociale in casi come la maternità, la
malattia, gi infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in quello di perdita del posto di lavoro.
I
soggetti che vogliono usufruire di tale misura economica devono
dichiarare di essere disponibili a trovare un'occupazione, ma anche
partecipare a progetti di formazione e di volontariato sociale
promossi da enti pubblici e privati, pena la decadenza dal beneficio.
Le
misure di inclusione attiva e sostegno al reddito consentono non solo
di perseguire l'obiettivo dell'inclusione sociale, ma anche di dare
effettività al diritto al lavoro e alla formazione, diritti
fondamentali della persona, tutelati dalla nostra Costituzione
Per
la prima volta peraltro tali misure vengono estese anche ai
lavoratori autonomi in difficoltà.
Prima
di entrare nel merito dell'articolato, desidero ringraziare le
commissioni competenti, e in particolare il gruppo di lavoro che ha
seguito il percorso della presente proposta, sia per la sensibilità
manifestata verso il tema in questione, sia per le proposte avanzate
per migliorare il testo, che sono state accolte con favore.
Esaminando
nel dettaglio l’articolato, l'articolo 1
definisce quale oggetto della presente proposta di legge
l'istituzione di misure di inclusione attiva e di sostegno del
reddito, al fine di rafforzare le politiche a sostegno del reddito,
al fine di rafforzare le politiche di sostegno del reddito e
l'inclusione sociale dei soggetti più deboli sul mercato del lavoro,
tra i quali sono compresi anche i lavoratori autonomi in difficoltà
economica.
L'articolo
2 definisce la nozione di "misure di inclusione attiva e
sostegno al reddito" come meccanismo sociale di ultima istanza,
attivabile soltanto una volta esauriti tutti gli altri ammortizzatori
sociali. Tali misure si sostanziano in un intervento economico
limitato nel tempo, per un ammontare di 4400 euro lordi per il
periodo massimo di erogazione previsto, e condizionato alla
disponibilità di accettare offerte di lavoro o di partecipazione a
programmi di formazione finalizzati al reinserimento nel mercato del
lavoro.
L'articolo
3 elenca i requisiti per poter beneficiare delle misure a
sostegno del reddito quali, tra gli altri, la residenza nel
territorio regionale da almeno 36 mesi e un'attestazione ISEE
corrente del nucleo familiare in corso di validità inferiore a 6000
euro.
L'articolo
4 disciplina le modalità per la presentazione delle domande di
accesso alle misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.
L'articolo
5 e l'articolo 6 disciplinano la durata della concessione,
pari a cinque mesi eventualmente prorogabili, e il patto di
inclusione, stipulato tra il beneficiario e il centro per l'impiego o
lo sportello sociale competenti, patto che comprende obiettivi di
inclusione sociale, di formazione e inserimento lavorativo, e anche
obblighi cui il beneficiario deve attenersi.
L'articolo
7 riporta le cause di decadenza dal beneficio.
L'articolo
8 istituisce il Comitato tecnico di coordinamento per le misure
di inclusione attiva e di sostegno al reddito presso la struttura
regionale competente in materie di politiche del lavoro e
dell'impiego, cui spetta il compito di valutare ed approvare le
domande di accesso al beneficio.
Con
l'articolo 9 viene istituito un fondo per il finanziamento delle
misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito presso
l'assessorato regionale competente in materia di politiche del lavoro
e dell'impiego e con l'articolo 10 viene definito il periodo
di applicazione delle misure previste.
Gli
articoli 11 e 12 rinviano ad una delibera della Giunta regionale,
approvata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione della
presente legge e stabiliscono l'onere complessivo derivante
dall'applicazione della stessa.
L'articolo
13 reca la dichiarazione di urgenza.